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Soluzioni Sinistri
La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. - Henry David Thoreau
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La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. - Henry David Thoreau

Diritto di rivalsa

Cos’è

È il diritto al risarcimento di un’azienda che subisca l’assenza di un proprio collaboratore d’impresa per cause terze (ad esempio incidenti) e che provoca all’imprenditore e all’impresa stessa un danno patrimoniale. L’esercizio di tale diritto è scarsamente esercitato in Italia per la scarsa conoscenza dello stesso e per le obiettive difficoltà insite nell’esercitarlo. La risarcibilità del danno per rivalsa diretta del datore di lavoro nel caso di sinistro stradale (o nautico) subito da un suo collaboratore di impresa è stabilito dalla sentenza del 12 novembre 1988, n.6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

La sentenza stabilisce che il datore di lavoro ha diritto di richiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione del responsabile dell’incidente stradale. Il diritto va esercitato entro due anni dalla data dell’incidente. Esso sorge in quanto il datore di lavoro subisce un danno patrimoniale per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.

Il danno del datore di lavoro viene liquidato, in prima istanza, sulla base dell’ammontare del costo del lavoro totale sostenuto dal medesimo relativamente al periodo di assenza del collaboratore assente a causa dell’incidente.

Per questo, tra i servizi offerti rientrano certamente 1) le modalità innovative adottate per il superamento delle obiettive difficoltà a individuare i casi oggetto del diritto di rivalsa, così come 2) il corretto calcolo del costo del lavoro (comprende retribuzione di fatto, contributi sociali, Inail, mensilità aggiuntive, ratei, TFR, ecc.): la costruzione e l’analisi del costo del lavoro vengono svolte dal nostro team di esperti, nel caso specifico i nostri consulenti del lavoro a servizio delle imprese anche se chiedono l’esame a domicilio dei casi degli ultimi 5 anni.

Completano la composizione del team i professionisti e i legali che esaminano le condizioni e i termini della risarcibilità, spesso non limitata al costo del lavoro del collaboratore assente, ma integrata con il costo della sua sostituzione e altri costi connessi; i professionisti e i legali si occupano di integrare la documentazione necessaria come la relazione attestante la necessità della sostituzione del collaboratore assente e si rapportano, quindi, con la compagnia di assicurazione. Nel caso in cui l’azienda sostituisca il lavoratore, anche la sostituzione, infatti, fa parte del danno patrimoniale ed è quindi risarcibile se si dimostra che essa si rendeva assolutamente necessaria.

La definizione di collaboratore dell’azienda. Abbiamo usato la dizione collaboratore dell’impresa o simile in quanto indicare il soggetto come semplicemente “dipendente” sarebbe riduttivo.   Infatti il soggetto di cui l’azienda può subire un danno patrimoniale a causa della sua assenza può essere un dipendente a tempo pieno, parziale, a tempo indeterminato o determinato, a progetto…, dirigente, quadro, amministratore… Un collaboratore di impresa – purché non sia lavoratore autonomo con Partita IVA – che si assenta per colpa o negligenza di un terzo che gli procura un danno.

A chi ci rivolgiamo?

Ad aziende pubbliche o private che subiscano un danno patrimoniale per l’assenza del dipendente e abbiano quindi diritto a un risarcimento.

Come gestiamo la pratica?

In cinque punti:

01

Ricevuta la segnalazione da parte dell’azienda, con il team di nostri esperti elaboriamo una consulenza personalizzata senza impegno e anticipo di spese;

02

su autorizzazione del mandante, esaminiamo i documenti necessari presso gli uffici dell’azienda committente al fine di fare emergere i casi oggetto di rivalsa fino a 5 anni precedenti (la richiesta di risarcimento non si limita ai casi di incidente stradale e nautico per cui la prescrizione è biennale, ma si estende ai casi della responsabilità extra contrattuale prevista dal codice civile per le lesioni subite dal collaboratore di impresa a causa di colpa e negligenza di terzi e per cui la prescrizione è di 5 anni).

03

calcoliamo il danno patrimoniale e il risarcimento globale cui avrete diritto, grazie a una metodologia ad hoc da noi sviluppata;

04

forniamo assistenza amministrativa, legale e personale – anche a domicilio- per ottenere in tempi brevi la risoluzione del caso;

05

percepiamo un compenso percentuale sul risarcimento solo se e quando esso sarà pagato dalla compagnia di assicurazione al cliente.

Quali sono i vantaggi?

  • Il rischio economico nullo per l’azienda che decida di affidarsi a noi;
  • la possibilità di assistenza completa anche a domicilio;
  • una procedura semplice – da noi messa a punto- per quantificare i danni subiti e la collaborazione con il nostro team di professionisti, avvocati e consulenti del lavoro;
  • nessuna spesa preliminare da sostenere, ma per noi solo una commissione a risarcimento ottenuto;
  • incasso per l’azienda di un risarcimento, spesso inatteso, per il danno subito.

Partners & convenzioni

F.A.Q.

Case Histories

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